Inviato esito
Comune di Albisola Superiore
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Buongiorno.
Si richiede con la presente chiarimento relativo alla procedura in oggetto.
Nello specifico: l’art. 7.1-Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare di gara contempla, a pena di esclusione, il possesso alla data di pubblicazione del Bando, di almeno due “stellette ” (★★) del Rating di legalità attribuito dall’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, specificando che tale requisito non è richiesto per le imprese che non siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e che non abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla data di pubblicazione del bando (condizioni necessarie per l’attribuzione
del Rating stesso).
Non essendo tale specificazione applicabile ad aziende iscritte alla CCIAA da oltre due anni e, non potendo il rating di legalità essere considerato un requisito per la partecipazione alle gare in aggiunta a quelli stabiliti dal Codice degli appalti (artt. 80 e 83), per il noto principio della tassatività dei motivi di esclusione, come chiarito anche dalla stessa ANAC con Delibera n. 101 del 20 febbraio 2018, si chiede di sapere se, per non incorrere nella sanzione dell’esclusione dalla procedura, e quindi per essere ammessi, sia sufficiente anche dimostrare di avere i requisiti necessari per l’attribuzione del Rating di legalità, con data anteriore alla pubblicazione della procedura di cui trattasi.
Gara #12
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014 E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITÀ 2015, 2016 E 2017 – COMUNE DI ALBISOLA SUPERIOREInformazioni appalto
23/10/2018
Aperta
Servizi
€ 520.000,00
Pizzorno Eudia
Categorie merceologiche
7994
-
Servizi di organismi di riscossione
Lotti
Inviato esito
1
7664266063
Qualità prezzo
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014 E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNUALITÀ 2015, 2016 E 2017 – COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU) annualità 2015, 2016 E 2017 del Comune di Albisola Superiore, alle condizioni e modalità indicate nel Capitolato d’oneri.
€ 520.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
02478610583 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL |
Commissione valutatrice
727
30/11/2018
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
AGAMENNONE | MASSIMO | PRESIDENTE |
FORTUNATO | ENRICA | COMPONENTE |
PELUFFO | DANIELA | COMPONENTE |
Scadenze
20/11/2018 12:00
28/11/2018 12:00
29/11/2018 14:30
Avvisi
Allegati
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278.30 kB | |
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393.68 kB | |
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205.16 kB | |
1567 - Avviso di appalto aggiudicato.1559560060.pdf SHA-256: 036c3955df5b2074d715971523f9341bdbf12782ed39b979eed6c04fd4810037 30/05/2023 12:16 |
6.43 kB |
Chiarimenti
31/10/2018 12:13
Quesito #1
Buongiorno.
Si richiede con la presente chiarimento relativo alla procedura in oggetto.
Nello specifico: l’art. 7.1-Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare di gara contempla, a pena di esclusione, il possesso alla data di pubblicazione del Bando, di almeno due “stellette ” (★★) del Rating di legalità attribuito dall’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, specificando che tale requisito non è richiesto per le imprese che non siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e che non abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla data di pubblicazione del bando (condizioni necessarie per l’attribuzione
del Rating stesso).
Non essendo tale specificazione applicabile ad aziende iscritte alla CCIAA da oltre due anni e, non potendo il rating di legalità essere considerato un requisito per la partecipazione alle gare in aggiunta a quelli stabiliti dal Codice degli appalti (artt. 80 e 83), per il noto principio della tassatività dei motivi di esclusione, come chiarito anche dalla stessa ANAC con Delibera n. 101 del 20 febbraio 2018, si chiede di sapere se, per non incorrere nella sanzione dell’esclusione dalla procedura, e quindi per essere ammessi, sia sufficiente anche dimostrare di avere i requisiti necessari per l’attribuzione del Rating di legalità, con data anteriore alla pubblicazione della procedura di cui trattasi.
09/11/2018 13:38
Risposta
Si veda avviso di sospensione pubblicato in data 09/11/2018.
07/11/2018 10:23
Quesito #2
Buongiorno,
con riferimento alla procedura in oggetto si richiede cortesemente quanto segue:
QUESITO 01
- Si richiede conferma del rimborso tabellare delle spese di cui all’art. 3 D.M. 21-11-2000 e di quelle di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (come modificato dal D.Lgs. 159/2015)
QUESITO 02
- Si richiede indicazione dei gettiti relativi alla TASI per le annualità di imposta oggetto di gara.
con riferimento alla procedura in oggetto si richiede cortesemente quanto segue:
QUESITO 01
- Si richiede conferma del rimborso tabellare delle spese di cui all’art. 3 D.M. 21-11-2000 e di quelle di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (come modificato dal D.Lgs. 159/2015)
QUESITO 02
- Si richiede indicazione dei gettiti relativi alla TASI per le annualità di imposta oggetto di gara.
16/11/2018 12:12
Risposta
Si pubblica risposta ai quesiti:
QUESITO 01:
“Ai sensi del Capitolato speciale per l’affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione della TASI anno 2014 e di IMU e TASI anni 2015 2016 2017 approvato con Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie n. DT/644/2018 del 22.10.2018, art. 4 comma 1 (“1. Il servizio viene affidato in toto al Concessionario. Il Concessionario, quale corrispettivo del servizio effettuato, applica l’aggio di riscossione, più IVA di legge, definito in sede di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta municipale propria e di tributo sui servizi indivisibili, tributo, sanzione (ove prevista) e interessi. Detto corrispettivo rimane invariato per tutta la durata del contratto. L'aggio offerto dovrà essere calcolato sulle somme recuperate (effettivamente riscosse) al netto delle spese postali e dei costi per gli atti impositivi.”) ed art. 7 comma 2 (“2. Si precisa che tutte le spese inerenti e/o conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, nonché quelle del personale, del materiale di cancelleria, di quelle postali non recuperate sui contribuenti e delle tasse, sono a carico del Concessionario. Incamerando l’aggio di competenza, il concessionario deve ritenersi interamente compensato di tutte le spese di cui sopra nessuna esclusa e totalmente retribuito per ogni e qualsiasi altra prestazione inerente al servizio affidato.”), NON si conferma il rimborso tabellare delle spese di cui all’art. 3 D.M. 21-11-2000 e di quelle di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (come modificato dal D.Lgs. 159/2015)”.
QUESITO 02:
Si forniscono di seguito i gettiti relativi alla TASI per le annualità di imposta oggetto di gara:
QUESITO 01:
“Ai sensi del Capitolato speciale per l’affidamento in Concessione del servizio di accertamento e riscossione della TASI anno 2014 e di IMU e TASI anni 2015 2016 2017 approvato con Determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie n. DT/644/2018 del 22.10.2018, art. 4 comma 1 (“1. Il servizio viene affidato in toto al Concessionario. Il Concessionario, quale corrispettivo del servizio effettuato, applica l’aggio di riscossione, più IVA di legge, definito in sede di gara, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta municipale propria e di tributo sui servizi indivisibili, tributo, sanzione (ove prevista) e interessi. Detto corrispettivo rimane invariato per tutta la durata del contratto. L'aggio offerto dovrà essere calcolato sulle somme recuperate (effettivamente riscosse) al netto delle spese postali e dei costi per gli atti impositivi.”) ed art. 7 comma 2 (“2. Si precisa che tutte le spese inerenti e/o conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, nonché quelle del personale, del materiale di cancelleria, di quelle postali non recuperate sui contribuenti e delle tasse, sono a carico del Concessionario. Incamerando l’aggio di competenza, il concessionario deve ritenersi interamente compensato di tutte le spese di cui sopra nessuna esclusa e totalmente retribuito per ogni e qualsiasi altra prestazione inerente al servizio affidato.”), NON si conferma il rimborso tabellare delle spese di cui all’art. 3 D.M. 21-11-2000 e di quelle di cui all’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (come modificato dal D.Lgs. 159/2015)”.
QUESITO 02:
Si forniscono di seguito i gettiti relativi alla TASI per le annualità di imposta oggetto di gara:
ANNO | GETTITO - VERSAMENTI SPONTANEI TASI |
2014 | 1.430.353,84 |
2015 | 1.409.969,63 |
2016 | 526.299,91 |
2017 | 503.771,62 |